Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), istituito dal 01° settembre 2023, è una misura di attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa tramite la partecipazione a progetti di:
- formazione e accompagnamento al lavoro;
- qualificazione e riqualificazione professionale;
- politiche attive del lavoro, comunque denominate;
- progetti utili alla collettività;
- servizio civile universale.
In particolare, il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità, oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.
Il SFL prevede la corresponsione di un’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, condizionata all’effettiva partecipazione alle attività sopra indicate. A tal fine, a seguito della presentazione della domanda all’INPS o all’esito positivo dell’istruttoria, il richiedente dovrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) per compilare il Patto di attivazione digitale (PAD) nel quale, oltre a confermare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e a dimostrare l’iscrizione a percorsi di istruzione per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dovrà indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al suo profilo professionale. A seguito della sottoscrizione del PAD, il richiedente verrà convocato pressi i Centri per l’impiego per sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato. Nel Patto verrà individuato il percorso da seguire e, attraverso il SIISL, l’interessato potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro o aderire ai servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o partecipare a programmi formativi.
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede, come indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un beneficio economico di 350 euro al mese. L’importo viene erogato per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, entro un limite massimo di 12 mesi, tramite bonifico mensile da parte dell’INPS. Il beneficio è condizionato, pena decadenza, all’effettiva partecipazione alle attività formative o altre iniziative di attivazione lavorativa.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
E’ necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:
- un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione avente un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
- 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
Ulteriori requisiti sono:
- non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni stesse, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
La misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura stessa. Pertanto, ogni variazione occupazionale (e, quindi, reddituale) che intervenga in corso di erogazione della prestazione, deve essere comunicata all’INPS.
Dal 01° gennaio 2024, potranno accedere al SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’ADI che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa.
Il Supporto Formazione Lavoro è incompatibile con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.