La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).
Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).
La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L’ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione Estesa. Non vi è, quindi, un unico ISEE ma oltre ad un ISEE “standard” o “ordinario” vi sono i seguenti ISEE specifici:
- ISEE Università per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- ISEE Sociosanitario per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio;
- ISEE Sociosanitario-Residenze per la richiesta di ricovero presso residenze sociosanitarie-assistenziali, RSA, RSSA, residenze protette;
- ISEE Minorenni con genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
Inoltre, è possibile calcolare un ISEE Corrente che consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi in caso di interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa) e ai patrimoni dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero eventi avversi come la perdita del posto di lavoro, l’interruzione dei trattamenti.
L’ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare. Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che l’hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE. Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE. Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l’ISEE e lo rende disponibile. Pertanto, entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l’ISEE.
L’INPS renderà, quindi, disponibile al dichiarante un’Attestazione riportante l'ISEE e il contenuto della DSU. Tale Attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.
In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'Attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.
La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. Decorso tale termine, la DSU scaduta non potrà più essere utilizzata per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.