L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024.
L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria. Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.
L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:
- un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
- un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione avente un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
- 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
È necessario, inoltre, essere in possesso di requisiti ulteriori relativi all’assenza di misure cautelari, misure di prevenzione e condanne intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni stesse, oltre a non risiedere in strutture a totale carico pubblico ed aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra i 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia. Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda, non già rilevata nell’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura.
A seguito della presentazione della domanda di ADI all’INPS, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve registrarsi e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD). I beneficiari hanno, quindi, l’obbligo di presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD. I servizi sociali procedono all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo ed individuano i percorsi che i singoli componenti devono o possono seguire.
Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:
- i beneficiari dell'Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
- componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Il beneficio economico decade in assenza di sottoscrizione, da parte dei componenti il nucleo, del patto di servizio personalizzato presso il centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
I soggetti beneficiari dell’ADI, esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un patto per l’inclusione, fatta eccezione per i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che possono aderire alle iniziative di attivazione lavorativa nell’ambito del SFL e per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni.