Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che hanno percepito: redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, redditi diversi, alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti privi di un sostituto d´imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. In questo caso, se dalla dichiarazione emerge un debito, il CAF o il professionista trasmette il modello F24 in via telematica all´Agenzia delle Entrate o, in alternativa, consegna il modello F24 compilato al contribuente. Se dalla dichiarazione, invece, emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall´Amministrazione Finanziaria. Il rimborso è accredito sul conto corrente del contribuente, se lo stesso ha fornito le proprio coordinate bancarie all´Agenzia delle Entrate, oppure tramite titoli di credito a copertura garantita da Poste Italiane.
Se entrambi i coniugi possiedono i redditi indicati, possono presentare il modello 730 in forma congiunta. Nella dichiarazione congiunta va indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d´imposta il soggetto scelto per effettuare i conguagli d´imposta.
A partire dal 30 aprile, l´Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavori dipendenti e pensionati il modello 730 precompilato che contiene i dati della Certificazione Unica, gli oneri detraibili e deducibili che vengono comunicati all´Agenzia delle Entrate (spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per la frequenza di asili nido, spese per l´istruzione scolastica e spese universitarie, spese funebri, erogazioni liberali, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l´arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per l´acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico) ed alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell´anno precedente. Il modello 730 precompilato può essere presentato, tramite apposita delega, a un CAF dipendenti o a un professionista abilitato. In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi all´Agenzia delle Entrate. Al contrario, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito e dell´imposta, il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall´Agenzia delle Entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie.
Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia. I principali documenti da esibire sono:
- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d´imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d´imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- gli attestati di versamento d´imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Redditi in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
I documenti relativi alla dichiarazione vanno conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello 730.
Il CAF o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati sulla base dei dati e documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d´imposta e le somme che saranno trattenute.
Il 730 deve essere presentato entro il 30 settembre. I termini che scadono di sabato o in giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, può presentare una dichiarazione 730 integrativa entro il 25 ottobre, solo se le modifiche da apportare comportino una situazione a lui più favorevole (maggior credito, minor debito o un´imposta invariata) oppure per le modifiche relative alla variazione dei dati del sostituto d´imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.