L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n.48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, prevedono che, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell'AdI, il componente del nucleo che ha avviato un'attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall'attività all'INPS entro trenta giorni dalla data di avvio della medesima, secondo le modalità definite dall'Istituto. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio dell'attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade. Per maggiori dettagli, consultare il testo della circolare in oggetto presente in area riservata del sito internet del CAF, sezione CIRCOLARI, oltre che sempre disponibile in piattaforma Sesamo Online, LEADER SERVIZI CAF 2024, Comunicazioni.
Cordiali saluti.
Il CAF Nazionale Tributaristi srl
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