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Martedì 1 Settembre 2020 |
Avviso n.39/2020: Presentazione Nuove Domande RdC in Scadenza per Decorrenza dei 18 Mesi |
A partire dal prossimo mese di ottobre, sarà interrotta l´erogazione del beneficio RdC per decorrenza dei 18 mesi di beneficio. Ci si riferisce alle domande RdC presentate nel mese di marzo 2019 con fruizione a partire da aprile 2019. In tali casi, al fine di rinnovare la domanda sarà possibile, già dal mese di ottobre p.v., presentare una nuova domanda. Per le domande successive, cioè quelle sottoscritte ad aprile 2019 con fruizione del beneficio dal mese di maggio 2019, la nuova domanda potrà essere presentata dal mese di novembre 2020 e così a seguire per i mesi successivi. Con il rispetto della tempistica sopra descritta, i beneficiari avranno un´interruzione del Reddito di Cittadinanza per un solo mese, cioè il mese di presentazione della nuova domanda successivo alla scadenza dei 18 mesi. Nel caso di diversa presentazione, tale interruzione sarà maggiore e sarà in funzione del mese di presentazione della domanda. Non è prevista, invece, alcuna sospensione nel caso di Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Si precisa che, in caso di nuclei beneficiari del RdC, è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d´età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
Cordiali saluti.
Il CAF Nazionale Tributaristi srl
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