Avvisi
14 Novembre 2024
Avviso n.26/2024: Gestione SALDO IMU 2024
7 Novembre 2024
Avviso n.25/2024: CU 2025 - Online il Servizio INPS per le...
2 Ottobre 2024
Avviso n.24/2024: 730-4/2024: Attenzione ai Dinieghi comunicati dai...
Archivio News
powered by Surfing Waves
 

Contatti



Editoria Professionale
Avvisi
 
Venerdì 7 Dicembre 2012
Seconda comunicazione IMU
Immobili storici/inagibili
Come previsto dalla Circolare n.3 del 18/5/2012, al paragrafo 8 (Agevolazioni ed esenzioni), il comma 3, dell'art.13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per degli immobili storici/inagibili.
Per gestire tale casistica, è obbligatorio compilare la casella storico/inagibile presente nell'anagrafica del fabbricato; tale compilazione effettua l'abbattimento della base imponibile del 50% IN MODO AUTOMATICO.
Pertanto, utilizzando il codice tipologia caso o utilizzo 99, l'imposta è ulteriormente abbattuta del 50%.
Il codice 99 deve essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui il comune preveda una riduzione ulteriore del 50%.
In tutti gli altri casi, il codice 99 e la casella storico/inagibile NON devono essere contemporaneamente gestiti.

Casistiche personalizzate
In fase di inserimento di nuovi casi/utilizzi personalizzati utilizzando l'opzione "Nuovo caso o utilizzo personalizzato" è OBBLIGATORIO indicare l'aliquota di competenza dello Stato ex Legge 214/2011.
La mancata indicazione di tale aliquota determina una difformità di calcolo per la quota relativa allo Stato.

Variazione codice tributo
La normativa IMU prevede che il versamento a saldo venga calcolato per differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta calcolata con le aliquote aggiornate e il versamento in acconto, suddiviso per ciascun codice tributo.
In presenza di variazione del codice utilizzo che determina un diverso codice tributo da utilizzare a saldo rispetto al codice tributo utilizzato per il versamento in acconto, in mancanza della circolare esplicativa sulle modalità di conguaglio/versamento da effettuare in tale ipotesi, si prega di analizzare attentamente tale casistica e di effettuare eventualmente il conguaglio direttamente nella delega di versamento F24 a saldo.
Es. Abitazione posseduta da anziano ricoverato in casa di riposo per il quale il comune ha deliberato l'assimilazione di tale abitazione a quella principale.
In tale ipotesi, il versamento in acconto è stato effettuato considerando l'immobile generico, (applicando l'aliquota generica e il codice tributo 3918 per la quota comune e 3919 per la quota stato); il versamento a saldo, in seguito all'assimilazione ad abitazione principale, deve essere effettuato con il codice tributo 3912 e l'aliquota da applicare è quella prevista dal comune per l'abitazione principale.

Buon lavoro,
Sesamo Software S.p.A.
torna all'archivio avvisi
Sesamo Software S.p.A.