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Giovedì 19 Ottobre 2017 |
Circolare n.35/2017: Conguagli 730 e cessazione rapporto di lavoro |
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d´imposta, è tenuto, a partire dal mese di luglio, ad effettuare i conguagli in busta paga, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri sostituiti evidenziati: nei Modelli 730-3, in caso di assistenza fiscale prestata direttamente dall´azienda; nei Modelli 730-4 ricevuti telematicamente dai CAF o dai professionisti abilitati; in cui è riportata l´indicazione analitica delle trattenute o dei rimborsi che devono essere effettuati dal sostituto d´imposta.
Nel caso in cui prima dell´effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l´aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d´imposta non deve effettuare i conguagli a debito, ma deve comunicare tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente secondo le modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla Dichiarazione dei Redditi delle persone fisiche (Mod. REDDITI PF 2017).
Per maggiori dettagli, consultare nostra circolare n.35/2017 disponibile in area riservata del sito internet www.caftributaristi.it sezione CIRCOLARI oltre che in piattaforma software online, LEADER 730/2017, Comunicazioni.
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