In caso di apposizione di un visto infedele sul modello 730, l´articolo 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997, prevede che i CAF e i professionisti abilitati sono chiamati a pagare, in luogo del contribuente, una somma pari all´importo dell´imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell´articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa di quest´ultimo; tuttavia, se entro il 10 novembre, per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele, il CAF o il professionista abilitato trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente, oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo della sola sanzione di cui all´art.13 del D.Lgs. 471/97 che trova, in via generale, applicazione in caso di controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter del D.P.R. 600/73, sanzione del 30% ravvedibile).
Per i dettagli operativi, consultare nostra circolare n.34/2017 presente in area riservata, sezione Circolari, ed in piattaforma software online, LEADER 730/2017.
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