CAF Tributaristi
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Mercoledì 23 Febbraio 2022
Avviso n.06/2022: Comunicazione di Variazione della Condizione Occupazionale ai fini del Reddito di Cittadinanza
L´articolo 1, comma 74, lettera b), n. 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.310 del 31 dicembre 2021, ha modificato l´articolo 3, comma 9, del Decreto-Legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, nei seguenti termini: «In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell´avvio di un´attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell´erogazione del RdC, la variazione dell´attività è comunicata all´INPS il giorno antecedente all´inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio».
Pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della citata Legge n. 234/2021, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell´avvio dell´attività d´impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza (RdC) deve essere comunicata all´INPS, mediante il modello «RdC-Com Esteso», non più entro 30 giorni dall´inizio dell´attività, ma entro il giorno antecedente l´inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello «RdC-Com Esteso» per le attività di lavoro dipendente.
Tale modifica si riflette anche sulla disciplina del beneficio addizionale.
Ne consegue, pertanto, che per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, il modello «RdC-Com Esteso» deve essere stato inviato all´INPS entro il giorno antecedente all´avvio dell´attività stessa.

Cordiali saluti.
Il CAF Nazionale Tributaristi srl
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