In base a quanto disposto dall´articolo 5, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 175/2014, in caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d´imposta che presta l´assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell´imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l´Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell´articolo1, comma 4, dello stesso D. Lgs., i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati Con il Provvedimento Prot. n.125708/2021 del 24.05.2021, l´Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso. Gli elementi di incoerenza che faranno scattare i controlli preventivi sono: -scostamento per importi significativi dei dati indicati nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell´anno precedente; -presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche; -presenza di situazioni di rischio individuate rispetto alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. PER ASSISTENZA: info@caftributaristi.it - assistenza@caftributaristi.it
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