Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 193/2016, in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla precedente normativa, sempre che l´infedeltà del visto non sia stata già contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, ravvedibile ai sensi del Decreto Legislativo 472/1997 (ravvedimento). Per i dettagli operativi in merito, scrivere a segreteria@caftributaristi.it |