Il diniego ad effettuare il conguaglio da parte del sostituto d'imposta è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente: 1. non è mai esistito; 2. è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730. Il sostituto d'imposta è OBBLIGATO a comunicare gli eventuali dinieghi tramite i SERVIZI TELEMATICI dell'Agenzia delle Entrate entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello di ricezione del 730-4. Pertanto, i sostituti d'imposta non possono comunicare i dinieghi direttamente ai Caf attraverso le modalità ordinarie (e-mail, fax, etc.) e, allo stesso modo, i Caf non possono accettare il diniego del sostituto d'imposta con modalità diverse da quella telematica. In presenza di comportamenti non conformi si rende applicabile per il sostituto d'imposta la sanzione prevista dall'articolo 39,comma 3 del D. Lgs. 241/97. Si invitano tutte le unità locali CAF a prendere visione della circolare in oggetto disponibile in piattaforma ed in area riservata del sito, al fine di consultare adeguatamente gli esiti dell'invio telematico dei conguagli ai datori di lavoro dei propri assistiti. Cordiali saluti e buon lavoro.
Lo Staff Tecnico CAF Nazionale Tributaristi srl
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