E' stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.115 del 15-05-2021) il Decreto 12 febbraio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante le «Modalità di Richiesta e di Erogazione ai Beneficiari del Reddito di Cittadinanza del Beneficio Addizionale», il quale entrerà in vigore il 30 maggio 2021. In virtù di quanto disposto dall´articolo 8, comma 4, D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019, infatti, ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) che avviano un´attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, è riconosciuto in un´unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del RdC, nel limite di 780 euro mensili. Il Decreto disciplina il procedimento di presentazione della domanda, stabilendo che, ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l´avvio delle attività è comunicato mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall´inizio dell´attività stessa. Per maggiori dettagli consultare il testo integrale della circolare presente in area riservata del sito internet, sezione CIRCOLARI, oltre che in piattaforma software online LEADER SERVIZI CAF 2021. Unitamente al testo della circolare è fornito dai nostri uffici anche il modello, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per la richiesta del beneficio addizionale.
Cordiali saluti. Il CAF Nazionale Tributaristi srl
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