Il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il nucleo familiare richiedente si trova nelle condizioni previste dall´articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, e, in ogni caso, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. La normativa prevede che il Reddito di Cittadinanza possa essere rinnovato, previa sospensione dell´erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera, invece, per la Pensione di Cittadinanza. Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e, pertanto, la domanda è stata posta in stato «Terminata». Tali nuclei potranno, a partire dal mese di ottobre 2020, presentare la domanda di rinnovo di RdC. Per gli ulteriori dettagli informativi, consultare il testo della circolare di cui all'oggetto presente in area riservata del sito internet, sezione CIRCOLARI, oltre che disponibile in piattaforma software online, LEADER SERVIZI CAF 2020. Cordiali saluti e buon lavoro.
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