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Informazioni sull'IMU
 

La manovra di bilancio 2020 ha riscritto interamente la tassazione locale immobiliare partendo dall'abolizione della attuale Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dalle tre componenti IMU, TASI e TARI. Della IUC resteranno vigenti esclusivamente le disposizioni in materia di TARI. La novella normativa prevede l'abolizione della TASI e l'esclusivo assoggettamento del patrimonio immobiliare ad IMU, la cui disciplina viene interamente riformulata, con l'intento di operare una razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei tributi immobiliari locali unificando l'IMU e la TASI.


L'effetto principale delle norme in esame è dunque quello di eliminare la TASI. Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Tale legge ha istituito l'Imposta Comunale Unica, IUC introducendo accanto all'IMU anche la TASI, componente del tributo legata all'erogazione dei servizi. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 % e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.


Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili; non colpisce l'abitazione principale, eccetto che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. «di lusso»).


Il soggetto attivo è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. I soggetti passivi sono i possessori degli immobili, intendendosi il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.


La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.

Per particolari tipologie di fabbricati (di interesse storico o artistico, inagibili o inabitabili) e per unità immobiliari concesse in comodato si applica una riduzione della base imponibile del 50%.


In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.


Le aliquote e i regolamenti sono efficaci per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il regolamento, entro il 14 ottobre, nel Portale del federalismo fiscale.


In caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote vigenti nel comune nell'anno precedente.


Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, gli immobili posseduti dallo Stato, i fabbricati con destinazione ad usi culturali e all'esercizio del culto, gli immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali.


L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.


Il versamento dell'imposta avviene in due rate: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre.


Per quanto riguarda le modalità di versamento del tributo, viene disposto l'utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA.

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